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È legge il Decreto Bollette: tutte le novità per le rinnovabili e le comunità energetiche


È legge il Decreto Bollette. L’Assemblea del Senato ha oggi 23 aprile rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione in via definitiva del ddl di conversione in legge, con modificazioni, del d-l n. 19/2025 per l’agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.

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Contributo straordinario di 200 euro

L’articolo 1 prevede, al comma 1, il riconoscimento per il 2025 di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, nel limite delle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Comunità Energetiche Rinnovabili

L’articolo 1-bis apporta modifiche alla disciplina delle comunità energetiche rinnovabili, prevedendo che ne possano essere soci o membri anche le aziende territoriali per l’edilizia residenziale, gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche per i servizi alle persone e i consorzi di bonifica; viene inoltre specificato che le PMI, già incluse nel novero di soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili, possono anche essere partecipate da enti territoriali.

L’articolo 1-ter definisce le modalità di ottenimento degli incentivi previsti per gli impianti asserviti a comunità energetiche rinnovabili, nel caso in cui essi abbiano avviato la propria attività entro 150 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile (cosiddetto decreto CACER), ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica. Stabilisce inoltre che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) aggiorni le regole operative approvate ai sensi del suddetto decreto.

Azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS

Una norma dispone che ARERA, nell’ambito delle risorse disponibili, azzeri per un semestre la parte della componente ASOS – a sostegno delle energie da fonti rinnovabili – applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Sistemi semplici di produzione e consumo

L’articolo 3-bis prevede che, nell’ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, le persone giuridiche che gestiscono, in qualità di produttore, le unità di produzione non debbano più necessariamente appartenere al medesimo gruppo societario.

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Remunerazione della produzione di energia elettrica da FER

L’articolo 3-ter modifica la normativa per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, si prevede che il GSE stipuli contratti per differenza a due vie tramite procedure concorsuali al ribasso dal lato dell’offerta, la cui disciplina è demandata al MASE, secondo regole operative predisposte dal GSE. I contratti sono stipulati su base volontaria, con una durata di cinque anni e la loro sottoscrizione non è compatibile con altri schemi di supporto (comma 1, lettera a)). Prima dell’avvio delle procedure concorsuali dal lato dell’offerta si svolgeranno le procedure concorsuali dal lato della domanda, a cui partecipano le imprese consumatrici di energia. Con decreto del MASE verranno altresì stabiliti i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato domanda e diritti acquisiti dal lato dell’offerta, anche attraverso sistemi di garanzia che prevedano il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori (comma 1, lettera b)). Infine, si prevede la soppressione di parte della normativa precedente in contrasto con le modifiche apportate dall’articolo in esame (comma 1, lettera c)).

Sistemi di accumulo

L’articolo 3-quinquies autorizza il MASE ad avvalersi, per l’anno 2025, del supporto operativo del GSE in relazione al procedimento di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata, sempre per il 2025, la spesa di 750.000 euro.

Modifiche al Testo Unico Rinnovabili

L’articolo 3-sexies modifica il decreto legislativo n. 190 del 2024, sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di chiarire il regime applicabile agli accumulatori elettrici termomeccanici.

L’articolo 4-bis apporta ulteriori modifiche al suddetto decreto legislativo n. 190 del 2024. In primo luogo, si prevede che, per quanto riguarda la realizzazione di impianti off-shore o di modifiche che comportino un incremento di potenza superiore a 300 megawatt, la regione costiera interessata venga consultata durante il procedimento autorizzativo. Viene inoltre ampliato il coinvolgimento delle regioni in sede di conferenza di servizi anche nel caso di interventi su impianti di accumulo idroelettrico a pompaggio puro. Il testo introduce poi il regime di attività libera per alcuni interventi su impianti idroelettrici con potenza inferiore a 500 kW, purché realizzati su condotte esistenti, senza modificare portata, durata del prelievo, volumi, superfici o destinazioni d’uso, e senza intervenire sulle parti strutturali dell’edificio. Per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici, viene eliminato il riferimento agli stessi nella procedura abilitativa semplificata.

Eolico, modificato il codice dell’ambiente

Viene inoltre modificato il codice dell’ambiente per includere tra i progetti da sottoporre a previa verifica di assoggettabilità regionale quelli che prevedono il rifacimento o il potenziamento di impianti eolici esistenti, quando tali interventi comportino un aumento di potenza superiore a 30 MW e siano realizzati nel medesimo sito degli impianti originali.

Migliore remunerazione per aumento potenza impianti FER

L’articolo 4-ter prevede che interventi su taluni tipi di impianti a FER che comportino un incremento di potenza di almeno il 20 per cento siano meglio remunerati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Progetti da considerarsi prioritari dalla Commissione VIA-VAS

L’articolo 4-quater inserisce tra i progetti da considerarsi prioritari dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS anche i progetti sottoposti ad autorizzazione unica di competenza statale per la produzione di energia da impianti a FER.



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