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Nuovo regolamento UE a tutela del made in per i prodotti del settore manifatturiero


Il panorama della tutela della proprietà intellettuale nell’Unione Europea si arricchisce di un fondamentale strumento: il Regolamento (UE) 2023/2411 sulla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 27 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 16 novembre 2023. Sebbene la sua applicazione effettiva inizierà dal 1° dicembre 2025, questo provvedimento segna una svolta significativa per il settore manifatturiero, colmando una lacuna normativa a livello unionale.

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Il percorso che ha portato all’approvazione del Regolamento è stato articolato e ha visto diverse tappe cruciali: dalla proposta del Parlamento Europeo del 13 aprile 2022, all’orientamento generale del Consiglio UE del 24 novembre 2022, passando per la relazione della Commissione giuridica (JURI) del 28 febbraio 2023, fino all’adozione definitiva da parte del Parlamento UE il 12 settembre 2023 e l’approvazione ufficiale del Consiglio UE il 9 ottobre 2023. La successiva firma dei Presidenti delle due istituzioni e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale hanno sancito la nascita di questo importante strumento di tutela.

Il Regolamento persegue molteplici obiettivi, come delineato nell’Articolo 2, tra cui:

(i) istituire una protezione a livello dell’UE delle indicazioni geografiche (IG) relative ai prodotti artigianali e industriali, citando a titolo esemplificativo settori come gioielleria, tessile, ceramica, vetro e porcellana;

(ii) consentire una registrazione delle IG semplificata ed efficiente in termini di costi;

(iii) permettere ai produttori una piena compatibilità con la protezione internazionale delle IG, superando i limiti derivanti dalla precedente adesione dell’UE all’Atto di Ginevra del 2015;

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(iv) sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

Il Regolamento definisce l’indicazione geografica come un segno che identifica un prodotto originario di un luogo specifico, la cui qualità è essenzialmente legata a tale origine geografica. Di norma, un’IG include la denominazione del luogo di origine e raggruppa i produttori operanti in quella determinata zona.

È fondamentale distinguere l’IG dal marchio. Mentre il marchio tutela l’azienda, fungendo da strumento commerciale per la qualificazione e differenziazione dei prodotti di un’impresa, l’indicazione geografica offre una garanzia di qualità al consumatore, tutelando l’origine, la natura e le qualità specifiche di un prodotto in relazione al suo territorio. Le IG hanno una funzione descrittiva del legame tra la qualità di un prodotto e la sua origine, mentre i marchi hanno una funzione distintiva. La registrazione di mere indicazioni geografiche come marchio individuale è generalmente vietata dal codice della proprietà industriale (art. 13 c.p.i.).

A differenza dei marchi collettivi, che coprono diverse categorie merceologiche e possono solo parzialmente descrivere la provenienza geografica, per i prodotti artigianali e industriali tutelati da IG è il territorio a generare la qualità, le caratteristiche e la rinomanza del prodotto. Fino all’introduzione di questo Regolamento, mancava un meccanismo unionale specifico per proteggere le qualità legate a competenze e tradizioni locali di tali prodotti.

La procedura di registrazione delle IG sarà digitalizzata, semplificata e vantaggiosa in termini di costi. Essa si articola in due fasi principali: (1) fase uno (a livello nazionale): le imprese presentano le domande alle autorità degli Stati membri, che le valutano e conducono una procedura di opposizione nazionale. In caso di esito positivo, l’autorità nazionale presenta una domanda all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO); (2) fase due (a livello UE): l’EUIPO esamina le domande, conduce una procedura di opposizione a livello unionale e decide sulla concessione o il rifiuto della protezione.

È prevista anche una procedura di registrazione diretta gestita dall’EUIPO per gli Stati membri che non dispongono di un sistema nazionale di protezione delle IG. Una volta ottenuta la registrazione, gli imprenditori potranno utilizzare un logo specifico sull’etichetta dei loro prodotti. I costi di registrazione saranno moderati, tenendo conto della situazione delle PMI. Non sarà necessario l’obbligatorio coinvolgimento di rappresentanti legali in nessuna fase della procedura.

Il Regolamento offre inoltre la possibilità per i produttori di presentare un’autodichiarazione di conformità dei prodotti alle specifiche di produzione. Definisce inoltre chiaramente i “prodotti artigianali” come quelli realizzati prevalentemente a mano e i “prodotti industriali” come quelli fabbricati in modo standardizzato, anche in serie.

L’EUIPO ha anche reso operativo un nuovo hub dedicato alle indicazioni geografiche, una risorsa preziosa per produttori, associazioni, imprese e consumatori. Questo portale unico offre informazioni complete sulla legislazione, strumenti informatici per la ricerca di IG esistenti e risposte alle domande frequenti.

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La protezione delle IG si estenderà anche al commercio online e al sistema dei nomi a dominio, con l’obiettivo di informare i richiedenti sulla disponibilità dei nomi a dominio e fornire supporto in caso di conflitti con IG registrate. Sarà inoltre istituito un portale digitale con i dettagli degli organismi di certificazione accessibili al pubblico.

L’introduzione del Regolamento comporta numerosi vantaggi per le Imprese: protezione a livello europeo e internazionale dei prodotti artigianali e industriali, equiparandoli alle IG del settore agricolo; tutela del know-how tradizionale e protezione contro la contraffazione, inclusa quella online; incentivo alla creazione di mercati di nicchia e alla cooperazione tra produttori e autorità locali; rafforzamento dell’approvvigionamento locale; maggiore visibilità della regione e del prodotto, contribuendo all’attrazione turistica e all’aumento della competitività regionale e dell’occupazione, specialmente nelle aree rurali; uniformità e coerenza della protezione in tutta l’UE con una singola domanda.

Si badi che vantaggi sono previsti anche per le regioni: aumento della competitività e dell’occupazione, in particolare nelle zone rurali e meno sviluppate e valorizzazione delle produzioni tipiche e dei distretti industriali con una consolidata storicità. Ma anche per i consumatori: informazioni affidabili sul luogo di produzione e sulle caratteristiche dei prodotti; migliore visibilità delle tecniche di fabbricazione e maggiore trasparenza del mercato.

Il nuovo regime di protezione potrà interessare un’ampia gamma di prodotti artigianali e industriali, tra cui il marmo veronese, il vetro di Murano, il gioiello di Vicenza, le ceramiche di Montelupo Fiorentino, la porcellana di Limoges e il tweed del Donegal.

In conclusione, il Regolamento (UE) 2023/2411 rappresenta un passo avanti cruciale per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze artigianali e industriali europee, offrendo un quadro giuridico uniforme ed efficace per la protezione del “Made in” e per il sostegno alla crescita economica dei territori.

Immagine di juicy_fish su Freepik



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