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domande per contributo in conto interessi e per formazione professionale


Novità importanti sono state deliberate dalla Cassa Dottori Commercialisti che ha introdotto due nuove misure di welfare per gli iscritti: la prima è un contributo per gli interessi su finanziamenti e mutui e la seconda è quello per la formazione professionale. Quest’ultimo con un’importante novità: potranno essere coperte anche spese ancora da sostenere nel 2025.

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Cassa Commercialisti: nuove misure di welfare per mutui e formazione

cassa commercialisti domandeLa cassa dei dottori commercialisti – CDC – con un comunicato pubblicato sul portale istituzionale del 2 aprile 2025, ha portato a conoscenza degli iscritti di aver messo a disposizione 2,5 milioni di euro di contributi destinati alla formazione professionale e al rimborso degli interessi passivi sui finanziamenti.

Vediamo di analizzare le due importanti novità e come fare per beneficiare delle misure di welfare.

 

Contributo in conto interessi per la sottoscrizione di finanziamenti e mutui

Al fine di sostenere gli iscritti nell’ambito professionale e familiare la CDC ha stanziato Euro 2.000.000,00 per l’erogazione di contributi assistenziali diretti ad agevolare gli iscritti che hanno sottoscritto un finanziamento/mutuo.

Il contributo in conto interessi sarà pari al 100% degli interessi passivi sostenuti nel 2024, come attestati dall’istituto di credito/finanziamento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00. Nel caso in cui il finanziamento/mutuo sia cointestato, ai fini dell’ammissione al contributo, rileva la quota pari alla ripartizione dell’importo degli interessi passivi sostenuti e documentati nel 2024 sulla base del numero degli intestatari. L’istanza non è accoglibile qualora l’importo complessivo degli interessi passivi sostenuto e documentato sia inferiore a Euro 200,00.

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Nella tabella si evidenzino i requisiti e le modalità per beneficiare del contributo.

 

Beneficiari

 I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno di delibera della presente iniziativa non titolari di pensione diretta della Cassa (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività.

Requisiti di ammissione

Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti di cui all’art. 3 devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2024 (produzione reddito 2023), un reddito imponibile non superiore a:

  • Euro 42.250,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
  • Euro 54.850,00 per nucleo familiare con due componenti;
  • Euro 63.350,00 per nucleo familiare con tre componenti;
  • Euro 69.550,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
  • Euro 74.750,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
  • Euro 78.350,00 per nucleo familiare con sei componenti;
  • Euro 80.400,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale precedente è pari a:

  • Euro 75.900,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare.

ATTENZIONE: L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva

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Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati /STP

 Qualora il finanziamento/mutuo sia sottoscritto dallo Studio Associato, ovvero dalla STP, ai fini dell’ammissione al contributo, rileva l’importo degli interessi passivi sostenuti e documentati nel 2024 dal singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all’utile dello Studio Associato o della STP. L’istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da ciascun socio iscritto alla Cassa.

Termine di presentazione

 La domanda a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSF, disponibile sul sito www.cnpadc.it , a partire dal 4/04/2025 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati e comunque non oltre il 2/02/2026. È ammessa una sola domanda e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse da quelle previste.

Documentazione

 La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

  1. autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all’interno del servizio online;
  2. copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
  3. in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
  4. copia dell’attestazione rilasciata dall’istituto di credito/finanziamento con l’indicazione dell’ammontare della quota capitale ed interessi sostenuta nel 2024 intestata al richiedente o allo Studio Associato o STP cui si partecipa (in caso di finanziamento/mutuo cointestato l’attestazione rilasciata dall’istituto di credito/finanziamento deve riportare il nome del richiedente);
  5. documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1, della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall’art.4, della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.

Modalità e termini di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda. Il termine di 90gg per l’erogazione del contributo decorre:

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

  • dal 30/6/2025 per le domande presentate entro tale data;
  • dalla data di presentazione della domanda se presentata successivamente al 30/6/2025.

Compagine sociale

 Per l’identificazione dei soci dello Studio Associato o della STP costituite dal 1° gennaio 2024 e della relativa quota di partecipazione, si fa riferimento all’atto costitutivo.

Dichiarazioni non veritiere

 Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni previste nella domanda, il dichiarante è escluso dalla partecipazione, decade dai benefici previsti e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa. Inoltre, colui il quale ha rilasciato una o più dichiarazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi/Iniziative che la Cassa adotterà nei due anni successivi all’assunzione dell’atto di esclusione.

 

Contributo per la formazione professionale e acquisizione nuove competenze anno 2024-2025

Nell’ambito delle iniziative previste il Consiglio di Amministrazione della CDC ha stanziato Euro 500.000,00 finalizzate a sostenere gli iscritti nella formazione professionale per gli anni 2024 e 2025, favorendo la crescita professionale, l’acquisizione di nuove competenze e supportando gli obblighi alla formazione continua secondo quanto disciplinato dal Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Di seguito di evidenziano le modalità e i requisiti per ottenere il contributo.

 

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Modalità di calcolo del contributo assistenziale per anno formativo

L’importo del contributo è pari al 50% del costo, al netto di IVA, per anno formativo, dei corsi/attività formative disciplinate all’articolo 9, della presente iniziativa e idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2024 e 2025. Per coloro che al 31.12.2024 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni l’importo del contributo è pari al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA. L’istanza non è accoglibile qualora il costo complessivo sostenuto e documentato per anno formativo di cui si richiede il contributo sia di importo inferiore a Euro 200,00 al netto di IVA. Il contributo erogato, per anno formativo, non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.

Beneficiari

 I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno di delibera della presente iniziativa che hanno avuto per l’anno 2024 e 2025 il riconoscimento da parte dell’Ordine territoriale dei crediti formativi relativi al corso/attività formativa per il quale si richiede il contributo.

Requisiti di ammissione

 Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2024 (produzione reddito 2023), un reddito imponibile non superiore a:

  • Euro 42.250,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
  • Euro 54.850,00 per nucleo familiare con due componenti;
  • Euro 63.350,00 per nucleo familiare con tre componenti;
  • Euro 69.550,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
  • Euro 74.750,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
  • Euro 78.350,00 per nucleo familiare con sei componenti;
  • Euro 80.400,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale è pari a:

  • Euro 75.900,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare.

ATTENZIONE: Non aver beneficiato di altri contributi e sussidi da chiunque erogati per gli stessi corsi/attività formative oggetto di richiesta del contributo. L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Termine di presentazione

La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it , a partire dal 15/04/2025 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati e comunque non oltre il 2/03/2026. È ammessa una sola domanda per singolo anno formativo e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

 

Documentazione

La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti e autocertificazioni:

  1. autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all’interno del servizio on line;
  2. copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
  3. in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
  4. copia della fattura relativa alla spesa sostenuta; nel caso in cui la fattura sia stata rilasciata nei confronti dello studio associato o STP cui si partecipa è necessario che nel corpo della fattura sia indicato il nome/i dei soci che hanno fruito della formazione con il relativo importo corrispondente. Nel caso in cui la fattura non contenga le informazioni necessarie si potrà allegare altra documentazione a supporto oppure dichiarazione del richiedente attestante il costo relativo al corso/attività formativa da lui stesso fruito;
  5. documentazione rilasciata dall’Ente formatore o dall’ordine professionale attestante la materia oggetto del corso/attività formativa di cui si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia di cui all’allegato 1., elenco materie del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2023, n. 18, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1, della legge 15/10/1990, n. 295, come previsto dall’art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.

Erogazione del contributo

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 Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

Autocertificazioni non veritiere

 Saranno ammessi al contributo i corsi di formazione di cui alle materie indicate nell’Allegato 1 del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2023, n. 18, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, di seguito riportate.

 

Normativa e prassi di riferimento

“Contributo in conto interessi diretto ad agevolare gli iscritti nell’ambito professionale e familiare per la sottoscrizione di finanziamenti e mutui” (art. 56 ter del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza) – Delibera del Consiglio di Amministrazione della CDC del 17 marzo 2025

 

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Federico Cantelli

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Mercoledì 30 aprile 2025



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